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Cassazione: l'Uso di Collare Elettrico è Maltrattamento
Con una importante sentenza (n.15061, sezione terza penale, Presidente De Maio), la Corte di Cassazione afferma che l’utilizzo di collari elettrici antiabbaio costituisce maltrattamento di animali. Con la stessa sentenza la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo - ordinato dal Gip del Tribunale di Vicenza - del cane meticcio della signora G.S. di Carrè (Vicenza), indagata in relazione ai reati di cui all’art. 544-ter del Codice penale (maltrattamento di animali, punito con la reclusione fino a un anno o con multa fino a 15.000 euro) perché maltrattava il proprio cane meticcio abusando del collare coercitivo di tipo elettrico antiabbaio apposto sul collo dell'animale. La Suprema Corte ha rigettato i due motivi del ricorso della Signora condannandola al pagamento delle spese processuali.
Nella sentenza si legge che: “L'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica Ordinanza mínisteriale e dalla sua efficacia, (il riferimento è all’ordinanza del 5 luglio 2005 con la quale il Ministero della Salute aveva previsto che l'uso del collare elettrico e di analogo strumento che provocasse effetti di dolore sui cani rientrasse nella disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 727 del Codice penale) rientra nella previsione del Codice penale che vieta il maltrattamento degli animali e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell'animale. In proposito questa Corte ha precisato che costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'articolo 727 Cp ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorchè non limitati a quelli primari cui si riferisce l'articolo 54 Cp (stato di necessità), rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02).”
Inoltre la sentenza ha confermato la legittimità del sequestro preventivo del cane: “(…) La ricorrente è stata originariamente indagata in ordine al delitto di maltrattamento di animali (articolo 544-ter del Codice penale) che, ai sensi dell'articolo 544 sexies del Codice penale, prevede la confisca obbligatoria dell'animale in caso di condanna. Peraltro, anche se il Tribunale per il riesame, nella parte motiva, ha richiamato soltanto l'articolo 727 del Codice penale, ipotesi contravvenzionale, ha comunque ritenuto che il collare in questione, di tipo elettrico, è un congegno che causa al cane un'inutile e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei confronti di chiunque ed ha confermato il provvedimento del Gip. Pertanto, pur dovendo demandarsi al successivo giudizio di merito la definitiva qualificazione giuridica del fatto, deve comunque ritenersi legittimo il sequestro preventivo avente lo scopo di evitare il protrarsi di una situazione di inutile sofferenza dell'animale costituente reato.”
“Premesso che ogni comportamento produttivo di sofferenze nell'animale, a rigor di logica e di diritto, dovrebbe essere punito ai sensi del reato di maltrattamento di animali che, dopo le modifiche della legge 189/04, è previsto, dall’art. 544-ter del Codice penale, sull’utilizzo di collari elettrici per cani vi sono alcuni procedimenti penali in corso, nei quali la LAV è parte lesa - dichiara Ciro Troiano, responsabile nazionale LAV settore SOS maltrattamenti - Di recente è stata anche emessa una importante ordinanza di sequestro, su tutto il territorio nazionale, del collare elettronico utilizzato da addestratori e cacciatori per abituare i cani ad obbedire agli ordini, emessa dal pubblico ministero Giuditta Silvestrini e controfirmata dal Gip Dario De Luca, presso la Procura della Repubblica di Mantova. La LAV sollecita l’emanazione di una disciplina normativa organica e non provvisoria che vieti l’uso, la detenzione, la vendita o l’uso di collari elettrici o similari, bastoni con punte elettriche e altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani.”
Per un fatto analogo, per il quale la LAV auspica una condanna esemplare anche alla luce degli importanti pronunciamenti sopra citati, proprio questa settimana si svolgerà a Bologna il processo a carico di E.M., 44enne originario di Bari ma residente a Bologna, rinviato a giudizio per aver usato collari elettrici nell’addestramento di cani (art. 544-ter del Codice penale): la vicenda ha avuto origine da alcune immagini realizzate con telecamera nascosta e trasmesse l’11 aprile 2005 da “Striscia la notizia” (Canale 5). Le immagini mostrano chiaramente la sofferenza dei cani che, ad ogni scossa ricevuta, guaivano intensamente.
La diffusione di questi collari è, purtroppo, capillare in Italia: sono utilizzati non solo per l’addestramento e per la caccia, ma anche come discutibile sistema antiabbaio nonostante recenti sentenze riconoscano l’abbaiare come un diritto esistenziale del cane e i collari antiabbaio uno strumento lesivo dei diritti dell’animale.
I cittadini possono segnalare l’utilizzo di collari elettrici per animali al numero LAV “SOS Maltrattamenti” 848.588.544 (attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 17), istituito dalla LAV per dare un aiuto concreto a tutti coloro che vogliono intervenire contro i soprusi a danno degli altri animali, diffondere la conoscenza della legge sulla protezione degli animali (L.189/04), aiutare coloro che intendono presentare una denuncia o un esposto alle Autorità per fatti riguardanti il maltrattamento di animali e selezionare i casi più delicati per la costituzione di parte lesa e di parte civile della LAV.
Nella sentenza si legge che: “L'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica Ordinanza mínisteriale e dalla sua efficacia, (il riferimento è all’ordinanza del 5 luglio 2005 con la quale il Ministero della Salute aveva previsto che l'uso del collare elettrico e di analogo strumento che provocasse effetti di dolore sui cani rientrasse nella disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 727 del Codice penale) rientra nella previsione del Codice penale che vieta il maltrattamento degli animali e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell'animale. In proposito questa Corte ha precisato che costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'articolo 727 Cp ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorchè non limitati a quelli primari cui si riferisce l'articolo 54 Cp (stato di necessità), rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02).”
Inoltre la sentenza ha confermato la legittimità del sequestro preventivo del cane: “(…) La ricorrente è stata originariamente indagata in ordine al delitto di maltrattamento di animali (articolo 544-ter del Codice penale) che, ai sensi dell'articolo 544 sexies del Codice penale, prevede la confisca obbligatoria dell'animale in caso di condanna. Peraltro, anche se il Tribunale per il riesame, nella parte motiva, ha richiamato soltanto l'articolo 727 del Codice penale, ipotesi contravvenzionale, ha comunque ritenuto che il collare in questione, di tipo elettrico, è un congegno che causa al cane un'inutile e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei confronti di chiunque ed ha confermato il provvedimento del Gip. Pertanto, pur dovendo demandarsi al successivo giudizio di merito la definitiva qualificazione giuridica del fatto, deve comunque ritenersi legittimo il sequestro preventivo avente lo scopo di evitare il protrarsi di una situazione di inutile sofferenza dell'animale costituente reato.”
“Premesso che ogni comportamento produttivo di sofferenze nell'animale, a rigor di logica e di diritto, dovrebbe essere punito ai sensi del reato di maltrattamento di animali che, dopo le modifiche della legge 189/04, è previsto, dall’art. 544-ter del Codice penale, sull’utilizzo di collari elettrici per cani vi sono alcuni procedimenti penali in corso, nei quali la LAV è parte lesa - dichiara Ciro Troiano, responsabile nazionale LAV settore SOS maltrattamenti - Di recente è stata anche emessa una importante ordinanza di sequestro, su tutto il territorio nazionale, del collare elettronico utilizzato da addestratori e cacciatori per abituare i cani ad obbedire agli ordini, emessa dal pubblico ministero Giuditta Silvestrini e controfirmata dal Gip Dario De Luca, presso la Procura della Repubblica di Mantova. La LAV sollecita l’emanazione di una disciplina normativa organica e non provvisoria che vieti l’uso, la detenzione, la vendita o l’uso di collari elettrici o similari, bastoni con punte elettriche e altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani.”
Per un fatto analogo, per il quale la LAV auspica una condanna esemplare anche alla luce degli importanti pronunciamenti sopra citati, proprio questa settimana si svolgerà a Bologna il processo a carico di E.M., 44enne originario di Bari ma residente a Bologna, rinviato a giudizio per aver usato collari elettrici nell’addestramento di cani (art. 544-ter del Codice penale): la vicenda ha avuto origine da alcune immagini realizzate con telecamera nascosta e trasmesse l’11 aprile 2005 da “Striscia la notizia” (Canale 5). Le immagini mostrano chiaramente la sofferenza dei cani che, ad ogni scossa ricevuta, guaivano intensamente.
La diffusione di questi collari è, purtroppo, capillare in Italia: sono utilizzati non solo per l’addestramento e per la caccia, ma anche come discutibile sistema antiabbaio nonostante recenti sentenze riconoscano l’abbaiare come un diritto esistenziale del cane e i collari antiabbaio uno strumento lesivo dei diritti dell’animale.
I cittadini possono segnalare l’utilizzo di collari elettrici per animali al numero LAV “SOS Maltrattamenti” 848.588.544 (attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 17), istituito dalla LAV per dare un aiuto concreto a tutti coloro che vogliono intervenire contro i soprusi a danno degli altri animali, diffondere la conoscenza della legge sulla protezione degli animali (L.189/04), aiutare coloro che intendono presentare una denuncia o un esposto alle Autorità per fatti riguardanti il maltrattamento di animali e selezionare i casi più delicati per la costituzione di parte lesa e di parte civile della LAV.