mercoledì, 08 febbraio 2012
Comunicati Stampa
La legge non è uguale per tutti
Un caso limite di mala-giustizia
La legge non è uguale per tutti
Mi riferisco ad una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma (sez. III civ. n. 403 del 2.2.2010) che conclude, almeno per il momento, in maniera a dir poco sconcertante un’annosa vicenda giudiziaria che mi riguarda personalmente.
I fatti possono così sinteticamente riassumersi: nel lontano 1994, nella qualità di ex Capo del Servizio Coordinamento Normativo dell’Ufficio Italiano dei Cambi (ora Banca d’Italia) espressi l’avviso che detto Ente, a seguito del venir meno del monopolio dei cambi, aveva oramai cessato la funzione per la quale era stato costituito e, pertanto, andava soppresso, confluendo nella Banca d’Italia (così come, in effetti, avvenuto sia pure dopo diversi anni); nel contempo, facevo presente che tutte le riserve patrimoniali dell’UIC (ammontanti all’astronomica cifra di oltre 12.000 miliardi delle vecchie lire) erano state indebitamente conseguite, a seguito dell’illegittima regolamentazione del rapporto di c/c tra lo stesso UIC e la Banca d’Italia e dovevano essere integralmente versate all’Erario, come del resto previsto dalla legislazione all’epoca vigente. Tale mio parere determinò un’inevitabile reazione negativa dei vertici dell’UIC-Banca d’Italia, con la conseguente mia totale emarginazione: detta ingiustificata emarginazione (durata cinque anni consecutivi) provocò, sulla mia persona, irreversibili danni di natura psicologica che mi costrinsero a lasciare l’ufficio anzi tempo. Intrapresi, così, nel giugno del 1999, un giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma nei confronti dell’UIC, per ottenere il risarcimento dei danni subiti. A conclusione di detta fase di giudizio, il Tribunale emise una sentenza (nel 2004), con la quale, pur ammettendo, sulla base di prove testimoniali e documentali e di una CTU ivi svolta, l’esistenza dell’entità del danno (che aveva, tra l’altro, comportato la mia inidoneità a proseguire il rapporto di lavoro) e della sua connessione e dipendenza dai fatti da me esposti, rigettava la mia domanda, in quanto non ravvisava, in tali fatti, la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’UIC, in assenza di atti persecutori (mobbing) posti in essere dai dirigenti dell’UIC, bensì una responsabilità contrattuale (per demansionamento), sulla quale il Giudice Civile non poteva giudicare, in quanto di competenza del Giudice Amministrativo.
In detta sentenza, il Tribunale aveva testualmente accertato che non vi erano dubbi “che da una determinata epoca in poi, all’attore siano stati attribuiti posti che sotto il profilo nominale apparivano assolutamente prestigiosi, ma che nella sostanza non comportavano alcun compito, alcuna mansione, alcuna attività in qualche modo utile e/o utilizzabile in funzione del perseguimento degli scopi dell’Ente………….Il quadro emerso dall’attività istruttoria evidenzia la volontà dei vertici dell’azienda di tenere buono…l’Avv. Pellettieri…..affinché non assumesse iniziative contrarie alla politica aziendale…..con vere e proprie denunce dirette alla Corte dei Conti, denunce che ipotizzavano illeciti contabili ed amministrativi e che, sia pure implicitamente, non escludevano illeciti penali. Rispetto a tale atteggiamento del Pellettieri la strategia dell’UIC è stata quella dallo stesso attore descritta: questo disegno aveva come finalità di rendere inoffensivo un dipendente dal quale non si poteva attendere acquiescenza a comportamenti illegittimi o dismissioni dei rilevanti compiti e, soprattutto, responsabilità che la sua alta carica portava seco…..La finalità di tali atti illeciti sarebbe comunque da attribuire alla volontà di conseguire illeciti profitti personali o tornaconti politici o di altro genere….”
Tali pesantissimi rilievi (formulati a carico dei vertici dell’UIC-Banca d’Italia) non formavano, poi, oggetto di appello incidentale, nel successivo grado di appello, da parte dell’UIC, né della benché minima contestazione, sicché passavano in giudicato.
Nel contempo, dato che, sempre nella suddetta sentenza, si affermava la possibilità (riconfermata, poi, anche dal Consiglio di Stato) di concorso tra azione extracontrattuale e contrattuale per gli stessi fatti, provvedevo, da un lato, a proporre appello avverso detta sentenza, per non aver la stessa riconosciuto la sussistenza, nei fatti ivi accertati, di una responsabilità extracontrattuale dell’UIC e, dall’altro, ad adire il Giudice Amministrativo per il risarcimento dei danni, sotto l’aspetto di un’eventuale responsabilità contrattuale per demansionamento, causa dei danni da me subiti, come già accertato dal Tribunale Civile.
Il giudizio innanzi al Giudice Amministrativo si concludeva quando era ancora pendente la fase d’appello avverso la sentenza del Tribunale: inizialmente il TAR del Lazio aveva rigettato la mia domanda, in quanto aveva addirittura contestato l’esistenza stessa del demansionamento; successivamente, in sede di appello avverso tale sentenza, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi nel febbraio 2009 (e sconfessando quanto deciso dal Tar), dichiarava di non essere d’accordo con quanto stabilito dal Tribunale di Roma, in quanto, nella fattispecie sottoposta al suo esame, mentre riconfermava la sussistenza di un demansionamento da me subito per ben cinque anni consecutivi e che aveva determinato i danni da me patiti (come precedentemente accertato dal Tribunale), riteneva che detto demansionamento (per le particolari modalità nelle quali si era di fatto realizzato) non era riconducibile ad un’ipotesi di responsabilità contrattuale, di sua competenza, in quanto lo stesso costituiva un chiaro caso di lesione di un vero e proprio diritto soggettivo, che trovava tutela innanzi al Giudice Civile.
Mi venivo, così, a trovare – dopo undici anni di giudizi - in una situazione davvero paradossale (non avendo, comunque, alcun interesse ad essere giudicato dal Giudice Civile, piuttosto che da quello Amministrativo, o viceversa): entrambi i giudici (Tribunale Civile e Consiglio di Stato) avevano riconosciuto, infatti, la sussistenza di un illecito demansionamento che aveva provocato i danni accertati nella CTU ed entrambi, però, disconoscevano la propria competenza a giudicare, ravvisando, nello stesso fatto, il Tribunale Civile un’ipotesi di responsabilità contrattuale (di competenza del Giudice Amministrativo) ed il Consiglio di Stato un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale (di competenza del Giudice Civile).
Questa era la situazione di fronte alla quale era posta la Corte d’Appello di Roma, chiamata a decidere su tale punto fondamentale della controversia in questione.
Con la sentenza su citata, la Corte d’Appello ha respinto il mio appello, con l’unica ed esclusiva motivazione della mancata sussistenza, nella fattispecie, del fine di recare danno alla mia persona (nella condotta posta in essere da parte dei dirigenti dell’UIC), elemento ritenuto essenziale per individuare una fattispecie di mobbing: motivazione, questa, assolutamente irrilevante (come del resto esplicitamente sostenuto nelle mie difese), dato che il Tribunale, comunque, aveva individuato (con una statuizione passata in giudicato) nella condotta “illecita”, relativa al demansionamento (e non al mobbing), la causa dei danni da me richiesti; la mancata condanna dell’UIC era stata, poi, la conseguenza del fatto che detto Giudice, come già detto, si era astenuto dal giudicare, ritenendo la fattispecie (di detto demansionamento) di competenza del Giudice Amministrativo (che, invece, l’aveva, a sua volta, respinta). Ma, su tale fondamentale e decisivo punto, la Corte d’Appello preferiva trincerarsi dietro un più assoluto ed inspiegabile silenzio: ma ciò che, davvero, risulta privo di qualsiasi giustificazione logico-giuridica risiede nel fatto che la sentenza della Corte d’Appello ha completamente ignorato l’esistenza stessa del giudizio svolto innanzi al Giudice Amministrativo, conclusosi con una sentenza del Consiglio di Stato che restituiva al mittente ogni decisione, ritenendo, appunto, di competenza del Giudice Ordinario la valutazione delle conseguenze dannose dell’ormai definitivamente accertato demansionamento.
L’esito di una lunga vicenda giudiziaria si risolveva, di fatto, in una clamorosa beffa, aggravata dalla circostanza che la Corte d’Appello di Roma ha posto a carico dell’appellante le spese del giudizio (che, ovviamente, la Banca d’Italia provvederà ad esigere immediatamente) quantificate complessivamente in oltre trentamila euro, come se la difficoltà a trovare una soluzione circa la qualificazione (contrattuale o extracontrattuale) dell’illecito demansionamento subito (che influiva sulla competenza a decidere) fosse da addebitare a colpa od imperizia di chi aveva osato intraprendere un’azione risarcitoria nei confronti della Banca d’Italia, la cui fondatezza, nel merito, nessun giudice contestava.
In sostanza, la sentenza della Corte d’Appello di Roma finisce, di fatto, per negare giustizia a chi scrive queste note, vittima, definitivamente accertata, di una condotta illecita della Banca d’Italia, anch’essa definitivamente accertata, che gli ha causato danni, parimenti definitivamente accertati: fatti e circostanze, tutti, ripeto, pacificamente ammessi da tutti i magistrati chiamati alternativamente (non per mio capriccio) a risolvere la controversia.
In ogni caso, la situazione come sopra sinteticamente descritta, con quattro organi giudiziari (uno monocratico e gli altri collegiali) che, chiamati a decidere sempre sullo stesso caso, hanno assunto determinazioni – nel corso di ben undici anni – in termini assolutamente, tra loro, contraddittori, non sul piano sostanziale, ma solo con riferimento ad aspetti formali che hanno impedito la formulazione di un giudizio di fondatezza di una domanda risarcitoria (sul quale esplicitamente concordavano), non fa certamente onore alla magistratura italiana: ritengo che casi simili – che inevitabilmente fanno venir meno ogni legittima e fiduciosa aspettativa di un giusto e corretto giudizio - non dovrebbero accadere in un Paese civile come il nostro, “culla del diritto”, mentre favoriscono, invece, il convincimento del comune cittadino di trovarsi di fronte ad un’amministrazione della Giustizia da “repubblica delle banane”.
Quanto come sopra accaduto costituisce, infatti, un vero e proprio “orrore” giudiziario: invero, di fronte a siffatto aberrante palleggiamento di competenze, conclusosi, per ora, con la sconcertante sentenza della Corte d’Appello di Roma, mi sembra davvero difficile ipotizzare, soprattutto da chi ingiustamente ne subisce le conseguenze, che lo stesso sia stato determinato da semplice ed occasionale “errore”, nel quale siano incorsi i giudici, sempre infallibili, però, alternativamente ed a ripetizione, a centrare, quasi per inqualificabile gioco, lo stesso malcapitato bersaglio ( è, infatti, incontestabile, come già messo in evidenza, che la scelta se, nella fattispecie, ricorresse un’ipotesi di responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale risulta – di fatto - operata, dai vari giudici, nell’univoco senso di escludere, di volta in volta, la propria competenza a decidere: eppure, almeno un giudice, non importa sapere chi, deve avere necessariamente sbagliato).
In simili casi sembra, piuttosto, umanamente ed oggettivamente comprensibile come possa pervenirsi all’ipotesi che tutto ciò più verosimilmente accada, ostacolando le mosse di chi è solo alla ricerca di giustizia, al solo fine di attribuire, per determinate fattispecie ed a favore di determinati soggetti, un’inammissibile impunità.
L’amara sensazione che, purtroppo, da questa vicenda emerge spontaneamente è che il sacrosanto principio che “la legge è uguale per tutti” trovi, a volte, intollerabili eccezioni.
Mi riferisco ad una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma (sez. III civ. n. 403 del 2.2.2010) che conclude, almeno per il momento, in maniera a dir poco sconcertante un’annosa vicenda giudiziaria che mi riguarda personalmente.
I fatti possono così sinteticamente riassumersi: nel lontano 1994, nella qualità di ex Capo del Servizio Coordinamento Normativo dell’Ufficio Italiano dei Cambi (ora Banca d’Italia) espressi l’avviso che detto Ente, a seguito del venir meno del monopolio dei cambi, aveva oramai cessato la funzione per la quale era stato costituito e, pertanto, andava soppresso, confluendo nella Banca d’Italia (così come, in effetti, avvenuto sia pure dopo diversi anni); nel contempo, facevo presente che tutte le riserve patrimoniali dell’UIC (ammontanti all’astronomica cifra di oltre 12.000 miliardi delle vecchie lire) erano state indebitamente conseguite, a seguito dell’illegittima regolamentazione del rapporto di c/c tra lo stesso UIC e la Banca d’Italia e dovevano essere integralmente versate all’Erario, come del resto previsto dalla legislazione all’epoca vigente. Tale mio parere determinò un’inevitabile reazione negativa dei vertici dell’UIC-Banca d’Italia, con la conseguente mia totale emarginazione: detta ingiustificata emarginazione (durata cinque anni consecutivi) provocò, sulla mia persona, irreversibili danni di natura psicologica che mi costrinsero a lasciare l’ufficio anzi tempo. Intrapresi, così, nel giugno del 1999, un giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma nei confronti dell’UIC, per ottenere il risarcimento dei danni subiti. A conclusione di detta fase di giudizio, il Tribunale emise una sentenza (nel 2004), con la quale, pur ammettendo, sulla base di prove testimoniali e documentali e di una CTU ivi svolta, l’esistenza dell’entità del danno (che aveva, tra l’altro, comportato la mia inidoneità a proseguire il rapporto di lavoro) e della sua connessione e dipendenza dai fatti da me esposti, rigettava la mia domanda, in quanto non ravvisava, in tali fatti, la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’UIC, in assenza di atti persecutori (mobbing) posti in essere dai dirigenti dell’UIC, bensì una responsabilità contrattuale (per demansionamento), sulla quale il Giudice Civile non poteva giudicare, in quanto di competenza del Giudice Amministrativo.
In detta sentenza, il Tribunale aveva testualmente accertato che non vi erano dubbi “che da una determinata epoca in poi, all’attore siano stati attribuiti posti che sotto il profilo nominale apparivano assolutamente prestigiosi, ma che nella sostanza non comportavano alcun compito, alcuna mansione, alcuna attività in qualche modo utile e/o utilizzabile in funzione del perseguimento degli scopi dell’Ente………….Il quadro emerso dall’attività istruttoria evidenzia la volontà dei vertici dell’azienda di tenere buono…l’Avv. Pellettieri…..affinché non assumesse iniziative contrarie alla politica aziendale…..con vere e proprie denunce dirette alla Corte dei Conti, denunce che ipotizzavano illeciti contabili ed amministrativi e che, sia pure implicitamente, non escludevano illeciti penali. Rispetto a tale atteggiamento del Pellettieri la strategia dell’UIC è stata quella dallo stesso attore descritta: questo disegno aveva come finalità di rendere inoffensivo un dipendente dal quale non si poteva attendere acquiescenza a comportamenti illegittimi o dismissioni dei rilevanti compiti e, soprattutto, responsabilità che la sua alta carica portava seco…..La finalità di tali atti illeciti sarebbe comunque da attribuire alla volontà di conseguire illeciti profitti personali o tornaconti politici o di altro genere….”
Tali pesantissimi rilievi (formulati a carico dei vertici dell’UIC-Banca d’Italia) non formavano, poi, oggetto di appello incidentale, nel successivo grado di appello, da parte dell’UIC, né della benché minima contestazione, sicché passavano in giudicato.
Nel contempo, dato che, sempre nella suddetta sentenza, si affermava la possibilità (riconfermata, poi, anche dal Consiglio di Stato) di concorso tra azione extracontrattuale e contrattuale per gli stessi fatti, provvedevo, da un lato, a proporre appello avverso detta sentenza, per non aver la stessa riconosciuto la sussistenza, nei fatti ivi accertati, di una responsabilità extracontrattuale dell’UIC e, dall’altro, ad adire il Giudice Amministrativo per il risarcimento dei danni, sotto l’aspetto di un’eventuale responsabilità contrattuale per demansionamento, causa dei danni da me subiti, come già accertato dal Tribunale Civile.
Il giudizio innanzi al Giudice Amministrativo si concludeva quando era ancora pendente la fase d’appello avverso la sentenza del Tribunale: inizialmente il TAR del Lazio aveva rigettato la mia domanda, in quanto aveva addirittura contestato l’esistenza stessa del demansionamento; successivamente, in sede di appello avverso tale sentenza, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi nel febbraio 2009 (e sconfessando quanto deciso dal Tar), dichiarava di non essere d’accordo con quanto stabilito dal Tribunale di Roma, in quanto, nella fattispecie sottoposta al suo esame, mentre riconfermava la sussistenza di un demansionamento da me subito per ben cinque anni consecutivi e che aveva determinato i danni da me patiti (come precedentemente accertato dal Tribunale), riteneva che detto demansionamento (per le particolari modalità nelle quali si era di fatto realizzato) non era riconducibile ad un’ipotesi di responsabilità contrattuale, di sua competenza, in quanto lo stesso costituiva un chiaro caso di lesione di un vero e proprio diritto soggettivo, che trovava tutela innanzi al Giudice Civile.
Mi venivo, così, a trovare – dopo undici anni di giudizi - in una situazione davvero paradossale (non avendo, comunque, alcun interesse ad essere giudicato dal Giudice Civile, piuttosto che da quello Amministrativo, o viceversa): entrambi i giudici (Tribunale Civile e Consiglio di Stato) avevano riconosciuto, infatti, la sussistenza di un illecito demansionamento che aveva provocato i danni accertati nella CTU ed entrambi, però, disconoscevano la propria competenza a giudicare, ravvisando, nello stesso fatto, il Tribunale Civile un’ipotesi di responsabilità contrattuale (di competenza del Giudice Amministrativo) ed il Consiglio di Stato un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale (di competenza del Giudice Civile).
Questa era la situazione di fronte alla quale era posta la Corte d’Appello di Roma, chiamata a decidere su tale punto fondamentale della controversia in questione.
Con la sentenza su citata, la Corte d’Appello ha respinto il mio appello, con l’unica ed esclusiva motivazione della mancata sussistenza, nella fattispecie, del fine di recare danno alla mia persona (nella condotta posta in essere da parte dei dirigenti dell’UIC), elemento ritenuto essenziale per individuare una fattispecie di mobbing: motivazione, questa, assolutamente irrilevante (come del resto esplicitamente sostenuto nelle mie difese), dato che il Tribunale, comunque, aveva individuato (con una statuizione passata in giudicato) nella condotta “illecita”, relativa al demansionamento (e non al mobbing), la causa dei danni da me richiesti; la mancata condanna dell’UIC era stata, poi, la conseguenza del fatto che detto Giudice, come già detto, si era astenuto dal giudicare, ritenendo la fattispecie (di detto demansionamento) di competenza del Giudice Amministrativo (che, invece, l’aveva, a sua volta, respinta). Ma, su tale fondamentale e decisivo punto, la Corte d’Appello preferiva trincerarsi dietro un più assoluto ed inspiegabile silenzio: ma ciò che, davvero, risulta privo di qualsiasi giustificazione logico-giuridica risiede nel fatto che la sentenza della Corte d’Appello ha completamente ignorato l’esistenza stessa del giudizio svolto innanzi al Giudice Amministrativo, conclusosi con una sentenza del Consiglio di Stato che restituiva al mittente ogni decisione, ritenendo, appunto, di competenza del Giudice Ordinario la valutazione delle conseguenze dannose dell’ormai definitivamente accertato demansionamento.
L’esito di una lunga vicenda giudiziaria si risolveva, di fatto, in una clamorosa beffa, aggravata dalla circostanza che la Corte d’Appello di Roma ha posto a carico dell’appellante le spese del giudizio (che, ovviamente, la Banca d’Italia provvederà ad esigere immediatamente) quantificate complessivamente in oltre trentamila euro, come se la difficoltà a trovare una soluzione circa la qualificazione (contrattuale o extracontrattuale) dell’illecito demansionamento subito (che influiva sulla competenza a decidere) fosse da addebitare a colpa od imperizia di chi aveva osato intraprendere un’azione risarcitoria nei confronti della Banca d’Italia, la cui fondatezza, nel merito, nessun giudice contestava.
In sostanza, la sentenza della Corte d’Appello di Roma finisce, di fatto, per negare giustizia a chi scrive queste note, vittima, definitivamente accertata, di una condotta illecita della Banca d’Italia, anch’essa definitivamente accertata, che gli ha causato danni, parimenti definitivamente accertati: fatti e circostanze, tutti, ripeto, pacificamente ammessi da tutti i magistrati chiamati alternativamente (non per mio capriccio) a risolvere la controversia.
In ogni caso, la situazione come sopra sinteticamente descritta, con quattro organi giudiziari (uno monocratico e gli altri collegiali) che, chiamati a decidere sempre sullo stesso caso, hanno assunto determinazioni – nel corso di ben undici anni – in termini assolutamente, tra loro, contraddittori, non sul piano sostanziale, ma solo con riferimento ad aspetti formali che hanno impedito la formulazione di un giudizio di fondatezza di una domanda risarcitoria (sul quale esplicitamente concordavano), non fa certamente onore alla magistratura italiana: ritengo che casi simili – che inevitabilmente fanno venir meno ogni legittima e fiduciosa aspettativa di un giusto e corretto giudizio - non dovrebbero accadere in un Paese civile come il nostro, “culla del diritto”, mentre favoriscono, invece, il convincimento del comune cittadino di trovarsi di fronte ad un’amministrazione della Giustizia da “repubblica delle banane”.
Quanto come sopra accaduto costituisce, infatti, un vero e proprio “orrore” giudiziario: invero, di fronte a siffatto aberrante palleggiamento di competenze, conclusosi, per ora, con la sconcertante sentenza della Corte d’Appello di Roma, mi sembra davvero difficile ipotizzare, soprattutto da chi ingiustamente ne subisce le conseguenze, che lo stesso sia stato determinato da semplice ed occasionale “errore”, nel quale siano incorsi i giudici, sempre infallibili, però, alternativamente ed a ripetizione, a centrare, quasi per inqualificabile gioco, lo stesso malcapitato bersaglio ( è, infatti, incontestabile, come già messo in evidenza, che la scelta se, nella fattispecie, ricorresse un’ipotesi di responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale risulta – di fatto - operata, dai vari giudici, nell’univoco senso di escludere, di volta in volta, la propria competenza a decidere: eppure, almeno un giudice, non importa sapere chi, deve avere necessariamente sbagliato).
In simili casi sembra, piuttosto, umanamente ed oggettivamente comprensibile come possa pervenirsi all’ipotesi che tutto ciò più verosimilmente accada, ostacolando le mosse di chi è solo alla ricerca di giustizia, al solo fine di attribuire, per determinate fattispecie ed a favore di determinati soggetti, un’inammissibile impunità.
L’amara sensazione che, purtroppo, da questa vicenda emerge spontaneamente è che il sacrosanto principio che “la legge è uguale per tutti” trovi, a volte, intollerabili eccezioni.
Federico Pellettieri
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Scheda dettagli:
Data: 27 febbraio 2010
Fonte: mio blog: http://www.eclissideivaloricristiani.blogspot.com
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